La prima recensione di un libro pubblicata su Kami parla di un libro scritto da una persona detenuta
Condannata all’ergastolo “ostativo”, quel tipo di ergastolo che non consente al condannato di usufruire di alcun beneficio di legge. Visti i primi passi formali del Governo in carica, ci è sembrato doveroso un commento ritornando quindi sulla questione delle ragioni delle condanne “ostative”.
Un primo provvedimento dal «valore simbolico» sul «tema del carcere ostativo». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ha presentato il primo decreto legge del suo governo.

La punizione vive, senza dubbio, della sua ragione simbolica
Sunto culturale e filtro di lettura dell’altro, in questo caso dell’altro necessariamente come capro espiatorio. Il valore simbolico su cui insiste Meloni non rinuncia all’etichettamento del colpevole, ne ha bisogno, proprio perché altrimenti il carcere ostativo smetterebbe di funzionare come semplice tema e comincerebbe a presentarsi sotto forma di stortura di un paradigma culturale giustizialista a prescindere, come postura pubblica, non certo come convincimento giuridico o morale.
La misura dell’ostatività, di cui l’ergastolo è l’espressione più feroce, prevede che persone condannate per reati inerenti alla criminalità organizzata e terrorismo non possano, in via automatica, accedere né alle misure alternative alla detenzione, né ai benefici penitenziari, tra cui liberazione anticipata, semilibertà, permessi premio o lavoro extramurario. È in questo modo che la condanna all’ergastolo ostativo si traduce in “fine pena mai” o “pena fino alla morte”.

Una pena unicamente retributiva, che non ammette un termine ultimo, finisce per negare l’intento di recupero della persona
Che sussista un’incongruenza strutturale tra l’ergastolo ostativo e la funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, lo ha più volte ribadito la Corte europea e anche la Corte costituzionale, con la sentenza dell’aprile 2021, che obbligava il Parlamento a modificare la norma entro novembre 2022, superato questo termine l’ergastolo ostativo sarebbe stato abolito.
Su stessa ammissione della presidente del Consiglio, per scongiurare questo rischio, il governo ha inserito nel decreto legge il testo approvato alla Camera lo scorso marzo, ma che, con la caduta del governo Draghi, non ha avuto il tempo di essere votato al Senato. Il testo di legge – seppur ampiamente criticato per le clausole che riducevamo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari – faceva decadere il vincolo della collaborazione con la giustizia per i detenuti ostativi, soddisfacendo parzialmente le osservazioni della Corte costituzionale.

L’urgenza di questo decreto svela, invece, l’intento che lo muove: bloccare lo stato dei lavori, prendere tempo per mantenere in vigore l’ergastolo ostativo
Così da assicurare – come rivendicato da Meloni – al neoparlamento la possibilità di lavorare sulla norma, «convertirla o anche di ragionare sui miglioramenti». A preannunciarne la statura, l’immediata reintroduzione del criterio di “collaborazione con la giustizia”. Allo stato attuale la richiesta di benefici può essere, dunque, avanzata soltanto a fronte di un risarcimento danni, dopo aver già scontato 30 anni di carcere e solo nel caso di dimostrabile cessazione di «collegamenti attuali» con le organizzazioni criminali o terroristiche. Continuano a rimanere esclusi, invece, i detenuti in regime di 41-bis.

Interessante da notare la prontissima virata giustizialista di Nordio: da aperto sostenitore dell’abolizione dell’ergastolo (lo definiva «un’eresia contraria alla Costituzione. Il fine pena mai non è compatibile, al fondo, con il nostro Stato di diritto») si accontenta di «un adeguamento alle indicazioni della Corte costituzionale», affrettandosi ad assicurare, in conferenza stampa, il principio di «certezza della pena», unico baluardo del populismo penale di destra. Di fatto il dl lascia invariata l’incostituzionalità di una norma che procrastina il termine di una pena fino alla morte del condannato. La stessa giunta dell’Unione camere penali parla di un «inammissibile peggioramento, rispetto a quello già oggetto della valutazione di incostituzionalità, del quadro normativo in tema di ostatività e accesso alle misure alternative alla detenzione».

La natura culturale di questa posizione è trasparente
Quando la pena è comminata per ragioni “simboliche”, con intenti di esemplarità, per “dare una lezione” al mondo e non tanto al condannato, la giustizia sarà sempre stata piegata a interessi di parte, e la ferita del reato nel corpo sociale diverrà ancora più profonda, acuita dal fatto di aver prodotto ulteriore ingiustizia, ulteriore inutile dolore. Il moralismo, in sede legislativa, è il peggior nemico del bene sociale.



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